Condizioni generali
Condizioni generali di acquisto e vendita
Articolo 1 Applicabilità e forma
(1) Le presenti Condizioni Generali di Compravendita (CG) si applicano a tutte le relazioni commerciali con i nostri partner commerciali e fornitori („Venditori“). Le CG si applicano solo se il Venditore è un imprenditore (articolo 14 del BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un ente pubblico speciale.
(2) Le AEB si applicano in particolare ai contratti di vendita e/o di consegna di beni mobili („merce“), indipendentemente dal fatto che il venditore produca la merce lui stesso o acquisti le materie prime presso fornitori (artt. 433, 651 del BGB). Qualora non sia diversamente concordato, le AEB, nella versione vigente al momento dell’ordine del cliente o comunque nella versione più recente comunicata in forma scritta, si applicano anche ai contratti simili futuri, senza che sia necessario richiamarle in ogni singolo caso.
(3) Queste Condizioni Generali di Vendita si applicano esclusivamente. Tutte le Condizioni Generali di Vendita del Venditore che divergono, si oppongono o completano le presenti Condizioni Generali di Vendita sono parte integrante del contratto solo se abbiamo espressamente accettato la loro validità per iscritto. Questa condizione di accettazione si applica in ogni caso, anche se, ad esempio, accettiamo senza riserve le consegne del Venditore in base alle Condizioni Generali di Vendita del Venditore stesso.
(4) In ogni caso, le convenzioni individuali stipulate con il Venditore (incluse eventuali ulteriori clausole, aggiunte e modifiche) hanno precedenza rispetto a questi Termini e Condizioni. Per quanto riguarda il contenuto di tali convenzioni, salvo prova contraria, un contratto scritto o la nostra conferma scritta hanno la forza legale.
(5) Le dichiarazioni e le notifiche di responsabilità del venditore relative al contratto (ad esempio la notifica di scadenza, la notifica di recesso) devono essere presentate per iscritto, ovvero in forma scritta o in formato elettronico (ad esempio lettera, e-mail, fax). Le disposizioni normative e altre prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimità dell’espositore, rimangono inalterate.
(6) I riferimenti alle disposizioni di legge hanno solo un significato esplicativo. Pertanto, anche senza una tale precisazione, le disposizioni di legge si applicano nella misura in cui non sono direttamente modificate o espressamente escluse nel presente AEB.
Articolo 2 Clausola contrattuale
(1) La nostra ordinazione è considerata vincolante non appena è stata inviata per iscritto o confermata. Per errori evidenti (ad esempio errori di scrittura e calcolo) e imprecisioni nella compilazione dell’ordine, comprese le informazioni relative all’ordine, il Venditore dovrà avvertirci prima della conferma dell’ordine per consentirci di correggerle o completarle; in caso contrario il contratto non sarà considerato concluso.
(2) Il venditore è tenuto a confermare la nostra ordinazione per iscritto entro 3 giorni, o a procedere senza riserve all’acquisto, in particolare inviando la merce (accettazione).
Una ricezione tardiva è considerata una nuova offerta e richiede la nostra accettazione.
Articolo 3: Termine di consegna e ritardi nella consegna
(1) Il termine di consegna indicato dalla nostra parte nell’ordine è vincolante. Se il termine di consegna non è stato indicato nell’ordine e non è stato concordato diversamente, è di norma di 3 settimane a decorrere dalla conclusione del contratto. Il Venditore è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto al Cliente se non riesce a rispettare le tempistiche di consegna concordate – per qualsiasi motivo – previsto.
(2) Se il Venditore non fornisce il servizio o non lo fornisce entro il periodo di consegna concordato o se si trova in stato di inadempienza, i nostri diritti – in particolare il diritto di recesso e il diritto al risarcimento dei danni – sono determinati dalle disposizioni di legge. Le disposizioni di cui al punto 3 rimangono inalterate.
(3) In caso di inadempienza del Venditore, oltre ai diritti legali previsti, possiamo richiedere un risarcimento forfettario del nostro danno per inadempienza pari all’1 % % del prezzo netto per ogni settimana di ritardo, nel complesso tuttavia non superiore a 5% % del prezzo netto della merce consegnata in ritardo. Ci riserviamo la possibilità di dimostrare che il danno è stato superiore. Il Venditore si riserva la possibilità di dimostrare che il danno non è stato in realtà superiore al previsto.
Articolo 4 Prestazione, consegna, passaggio della responsabilità, inadempienza all'accettazione
(1) Il venditore non è autorizzato a far eseguire la prestazione da lui dovuta da terzi (ad esempio subappaltatori) senza la nostra previa autorizzazione scritta. Il venditore assume il rischio di acquisto per le proprie prestazioni, a meno che non sia concordato diversamente in caso di singolo caso (ad esempio limitazione al magazzino).
(2) La consegna avviene in Germania „a domicilio“ al luogo indicato nella richiesta d'ordine. Se il luogo di destinazione non è indicato e non è stato concordato nulla di diverso, la consegna deve avvenire presso la nostra sede commerciale di Altena. Il luogo di destinazione è anche l'indirizzo di consegna e l'eventuale risarcimento del danno (obbligo di consegna).
(3) La consegna deve essere accompagnata da un documento di spedizione con indicazione della data (esposizione e spedizione), del contenuto della consegna (numero articolo e numero) e del nostro codice d’ordine (data e numero). Qualora il documento di spedizione sia mancante o incompleto, non saremo responsabili delle eventuali ritardi nella lavorazione e nel pagamento derivanti da ciò. Separatamente dal documento di spedizione, è necessario inviare una relativa conferma di spedizione con lo stesso contenuto.
(4) Il rischio di un’inevitabile rovina e di un’inevitabile deterioramento della merce spetta a noi con la consegna al luogo di consegna. In caso di accettazione, tale rischio spetta a noi. In ogni caso, per quanto riguarda l’accettazione, valgono le disposizioni legali del diritto contrattuale di lavoro. La consegna o l’accettazione sono uguali anche nel caso in cui siamo in ritardo nell’accettazione.
(5) Per l’entrata in vigore del nostro inadempimento all’accettazione valgono le disposizioni di legge. Tuttavia, il venditore deve offrirci la sua prestazione anche se è stato concordato un periodo di tempo determinato o prevedibile per un’azione o una collaborazione da parte nostra (ad esempio la fornitura di materiale). Nel caso in cui dovessimo incorrere in inadempimento all’accettazione, il venditore può, secondo le disposizioni di legge, richiedere il risarcimento delle sue spese supplementari (§ 304 del BGB). Nel caso in cui il contratto riguardi un bene non riproducibile (prodotto su ordinazione), il venditore ha ulteriori diritti solo se ci impegniamo a collaborare e se il nostro mancato impegno è da noi a carico.
Articolo 5 Prezzi e condizioni di pagamento
(1) Il prezzo indicato nella prenotazione è vincolante. Tutti i prezzi includono l’IVA, se non specificata diversamente.
(2) A meno che non sia concordato diversamente nel caso specifico, il prezzo comprende tutte le prestazioni e i servizi accessori del venditore (ad esempio montaggio, installazione), nonché tutte le spese accessorie (ad esempio imballaggio adeguato, costi di trasporto, incluse eventuali assicurazioni di trasporto e responsabilità civile).
(3) Il prezzo concordato scade entro 30 giorni lavorativi dalla consegna e dalla prestazione complete (inclusa, se del caso, la presa in consegna concordata), nonché dalla ricezione di una regolare fattura per il pagamento. Se paghiamo entro 14 giorni lavorativi, il venditore ci concede 3 % sconti sul totale della fattura. In caso di bonifico bancario, il pagamento deve essere effettuato tempestivamente, se il nostro ordine di bonifico è ricevuto presso la nostra banca prima della scadenza del termine di pagamento; non siamo responsabili per eventuali ritardi causati dalle banche coinvolte nel processo di pagamento.
(4) Non siamo tenuti a interessi di mora. Le norme legali si applicano in caso di inadempimento del pagamento.
(5) I diritti di compensazione e di recesso nonché la eccezione del contratto non esecutato sono di nostra competenza in via legale. Siamo in particolare autorizzati a trattenere i pagamenti dovuti finché sussistono ancora crediti derivanti da prestazioni incomplete o inadeguate nei confronti del venditore.
(6) Il venditore ha diritto a compensazione o a recesso solo in caso di obbligazioni giuridicamente stabilite o non contestate.
Articolo 6 – Segretezza e proprietà
(1) Ci riserviamo i diritti di proprietà e di copyright su rappresentazioni, progetti, disegni, calcoli, istruzioni di montaggio, descrizioni dei prodotti e altre documentazioni. Tali documenti sono destinati esclusivamente all’esecuzione del contratto e devono essere restituiti a noi al termine del contratto. Le suddette informazioni devono essere mantenute riservate nei confronti di terzi, anche dopo la conclusione del contratto. La responsabilità di riservatezza si estingue solo se e nella misura in cui la conoscenza contenuta nelle informazioni fornite diventi di pubblico dominio.
(2) La disposizione sopra riportata si applica analogamente a sostanze e materiali (ad esempio software, prodotti finiti e semilavorati) nonché a strumenti, modelli, campioni e altri oggetti che forniamo al Venditore per la loro realizzazione. Tali oggetti devono essere conservati separatamente a spese del Venditore, finché non vengono lavorati, e devono essere assicurati contro la distruzione e la perdita, nella misura ragionevole.
(3) La lavorazione, la miscelazione o l’associazione (ulteriore lavorazione) degli oggetti forniti da noi avviene per nostro conto. La stessa cosa vale per la lavorazione successiva della merce fornita da noi, in modo che noi, in qualità di produttori, diventiamo titolari di proprietà del prodotto e acquisiamo la proprietà del prodotto entro e non oltre il momento in cui la lavorazione successiva avviene in conformità alle disposizioni di legge.
(4) La cessione della merce a noi deve avvenire senza alcun riguardo al pagamento del prezzo. Tuttavia, nel caso in cui, in un caso particolare, accettiamo una cessione da parte del venditore determinata dal pagamento del prezzo di acquisto, il vincolo di proprietà del venditore cessa al più tardi con il pagamento del prezzo di acquisto per la merce consegnata. Rimaniamo in linea con la normale prassi commerciale anche prima del pagamento del prezzo per la cessione della merce con cessione anticipata della relativa richiesta di pagamento (valido anche in caso di applicazione del vincolo di proprietà semplice e prorogato alla cessione). In tal modo, sono escluse tutte le altre forme di vincolo di proprietà, in particolare il vincolo di proprietà esteso, trasferito e prorogato alla cessione.
Articolo 7: Consegna inadeguata
(1) Per quanto riguarda i nostri diritti in caso di difetti di qualità o di conformità della merce (inclusa la consegna incompleta o errata nonché l’installazione inadeguata, la mancanza di istruzioni per l’installazione, l’uso o la manutenzione nonché altre violazioni di obblighi da parte del venditore, si applicano le disposizioni di legge, salvo diversamente previsto di seguito).
(2) Secondo le disposizioni di legge, il Venditore è in particolare responsabile del fatto che la merce, in caso di passaggio della proprietà, abbia la qualità concordata con noi. In ogni caso, le descrizioni dei prodotti sono considerate come accordo sulla qualità se – in particolare tramite la denominazione o la menzione nella nostra ordinazione – fanno parte del contratto in questione o sono state incluse nello stesso modo delle presenti CGV. Non importa se la descrizione del prodotto è stata fornita da noi, dal Venditore o dal produttore.
(3) In der Abweichung von § 442 Abs. 1 S. 2 BGB, iura defecta, iura relativa, le nostre responsabilità per difetti sono in ogni caso illimitate anche se al momento della stipula del contratto non eravamo a conoscenza del difetto.
(4) Per quanto riguarda l’obbligo di indagine e reclamo commerciale, si applicano le disposizioni di legge (§§ 377, 381 HGB), con la seguente precisazione: la nostra obbligazione di indagine si limita ai difetti che emergono durante il controllo di entrata della merce, sotto esame esterno, compresi i documenti di consegna (ad esempio danni di trasporto, mancata consegna o consegna insufficiente), oppure che risultano evidenti durante il controllo di qualità nel processo di campionamento. Nel caso in cui sia stata concordata una riduzione, non sussiste alcun obbligo di indagine. In ogni caso, la questione è se un’indagine, tenendo conto delle circostanze del caso, sia condotta in conformità con la procedura commerciale corretta. La nostra obbligazione di reclamo (denuncia di difetti) rimane comunque invariata. A titolo di eccezione, la nostra obbligazione di reclamo (denuncia di difetti) è comunque considerata tempestiva e immediata se inviata entro 5 giorni lavorativi dalla scoperta o, in caso di difetti evidenti, dalla consegna.
(5) La riparazione comprende anche la sostituzione della merce difettosa e il riallacciamento, purché la merce sia stata installata secondo la sua destinazione originaria in un'altra cosa. I costi sostenuti dal venditore per la verifica e la riparazione (inclusi eventuali costi di installazione e riallacciamento) sono a carico di quest'ultimo anche se si rivela che in realtà non sussiste alcun difetto. La nostra responsabilità per danni derivanti da un'azione di rimozione del difetto non è pregiudicata; in tal caso, tuttavia, ci assumiamo la responsabilità solo se abbiamo riconosciuto o, con grave negligenza, non abbiamo riconosciuto l'assenza di alcun difetto.
(6) Se il venditore non adempie al suo obbligo di risarcimento del danno – mediante la rimozione del difetto (riparazione) o mediante la consegna di un bene privo di difetti (consegna sostitutiva) – entro un termine ragionevole stabilito da noi, possiamo noi stessi eliminare il difetto e richiedere al venditore il rimborso delle spese necessarie per questo scopo o un anticipo corrispondente. Se la risarcimento del danno da parte del venditore fallisce o è ritenuta inammissibile per noi (per esempio a causa di urgenza particolare, di pericolo per la sicurezza di funzionamento o di rischio di danni irragionevoli), non è necessario fissare alcun termine; di tali circostanze ne informeremo immediatamente il venditore, ove possibile con preavviso.
(7) In ogni caso, in caso di difetto di natura materiale o giuridica, siamo autorizzati secondo le disposizioni di legge a ridurre il prezzo di acquisto o a recedere dal contratto. Inoltre, secondo le disposizioni di legge, abbiamo diritto al risarcimento dei danni e dei costi.
Articolo 8: Rimborsi dei fornitori
(1) I nostri diritti di recesso previsti dalla legge all’interno di una catena di fornitura (recesso dei fornitori ai sensi degli articoli 478 e 479 del BGB) sono inalterati rispetto ai diritti di recesso relativi ai difetti. Siamo in particolare autorizzati a richiedere al venditore l’idonea forma di risarcimento (riparazione o sostituzione della merce), che ci spettano in caso particolare. La nostra facoltà legale di scelta (articolo 439, paragrafo 1, del BGB) non è pertanto limitata.
(2) Prima di accogliere o soddisfare un reclamo relativo a un difetto sollevato dal nostro acquirente (inclusa la compensazione delle spese in conformità con gli articoli §§ 478, comma 2, 439, comma 2, del BGB), invieremo una comunicazione al venditore e, dopo una breve illustrazione della situazione, chiederemo una risposta scritta. In caso di mancata risposta entro un termine ragionevole e di non raggiungimento di una soluzione consensuale, il reclamo relativo al difetto effettivamente accertato da noi sarà considerato dovuto nei confronti del nostro acquirente; in tal caso, il venditore è tenuto a fornire la prova contraria.
(3) Le nostre richieste in caso di inadempienza da parte del fornitore si applicano anche se la merce è stata ulteriormente lavorata prima della sua vendita a un consumatore da parte nostra o di uno dei nostri acquirenti, ad esempio mediante l’integrazione in un altro prodotto.
Articolo 9: Responsabilità del produttore
(1) Se il venditore è responsabile di un danno al prodotto, deve liberarci da eventuali reclami di terzi nella misura in cui la causa risieda nella sua sfera di competenza e di organizzazione e egli stesso è responsabile nei rapporti esterni.
(2) Nell’ambito del suo obbligo di liberazione, il venditore è tenuto a rimborsare le spese conformemente ai §§ 683 e 670 del BGB, derivanti da o in relazione all’utilizzo di terzi, inclusi i nostri interventi di richiamo. Vi informeremo il venditore – nella misura del possibile e ragionevole – riguardo all’oggetto e all’entità delle azioni di richiamo e gli forniremo l’opportunità di esprimere la propria opinione. Le ulteriori richieste legali rimangono inalterate.
(3) Il Venditore è tenuto a stipulare e mantenere una polizza di responsabilità civile per i prodotti con una copertura globale di almeno 10 milioni di euro per ogni danno personale o materiale.
Articolo 10 – Termine di prescrizione
(1) I diritti e gli obblighi reciproci delle parti contraenti decadono ai sensi della legislazione vigente, salvo diversamente previsto di seguito.
(2) A differenza del § 438, comma 1, punto 3, del BGB, la norma generale di prescrizione per le richieste di reclamo per vizi è di 3 anni a decorrere dal passaggio della garanzia. Nel caso in cui sia stata concordata una riduzione, la prescrizione inizia con la consegna del bene. La prescrizione di 3 anni si applica anche ai reclami per vizi, senza che la norma legale di prescrizione per i reclami di consegna di beni di terzi (articolo 438, comma 1, punto 1, del BGB) sia meno applicabile; i reclami per vizi non si prescrivono in nessun caso, finché il terzo può ancora far valere il diritto contro di noi – in particolare in assenza di prescrizione –; inoltre, i reclami per vizi non si prescrivono in nessun caso, finché il terzo può ancora far valere il diritto contro di noi (in particolare in assenza di prescrizione).
(3) I termini di prescrizione del diritto di acquisto, compresa la suddetta proroga, si applicano – nella misura consentita dalla legge – a tutte le richieste di risarcimento per vizi contrattuali. Nel caso in cui abbiamo diritto a risarcimento per danni anche non contrattuali a causa di un difetto, si applica la normale prescrizione legale (artt. 195 e 199 del BGB), a meno che l’applicazione dei termini di prescrizione del diritto di acquisto non determini, nel caso specifico, una durata più lunga della prescrizione.
Articolo 11: Legge applicabile e foro competente
(1) Per questa AEB e per la relazione contrattuale tra noi e il Venditore si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare del diritto internazionale delle vendite.
(2) Se il venditore è un commerciante ai sensi del Handelsgesetzbuch, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, il nostro domicilio commerciale a Altena è l’unico e esclusivo foro competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale. La stessa cosa vale se il compratore è un imprenditore ai sensi dell’articolo 14 del BGB. Tuttavia, in tutti i casi, siamo comunque autorizzati a proporre un’azione presso il luogo di adempimento del contratto di consegna ai sensi di questi AEB o di un accordo individuale prioritario o presso il foro generale del venditore. Le disposizioni legali primarie, in particolare in materia di competenza esclusiva, rimangono inalterate.
Condizioni generali di vendita
Articolo 1 Applicabilità e forma
(1) Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) si applicano a tutte le nostre relazioni commerciali con i nostri clienti („Acquirenti“). Le CGV si applicano solo se l’Acquirente è un imprenditore (articolo 14 del BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico.
(2) Le AVB si applicano in particolare ai contratti di vendita e/o consegna di beni mobili („merce“), indipendentemente dal fatto che la merce sia prodotta noi stessi o acquistata da fornitori (artt. 433, 651 BGB). Qualora non sia diversamente concordato, le AVB, nella versione vigente al momento della richiesta di acquisto del cliente, o comunque nella versione più recente comunicata a quest’ultimo in forma scritta, si applicano come accordo quadro anche ai futuri contratti simili, senza che sia necessario richiamarle in ogni singolo caso.
(3) Le nostre Condizioni Generali di Vendita sono inderogabili. Tutte le Condizioni Generali di Vendita del Cliente che siano divergenti, contrarie o complementari saranno parte integrante del contratto solo se abbiamo espressamente accettato la loro applicazione. Questo requisito di accettazione si applica in ogni caso, anche se, ad esempio, in presenza delle Condizioni Generali del Cliente, noi forniamo la consegna senza riserva a tale Cliente.
(4) In ogni caso, le convenzioni individuali stipulate in singoli casi con il Cliente (incluse eventuali ulteriori clausole, aggiunte e modifiche) hanno precedenza su questi AVB. Per quanto riguarda il contenuto di tali convenzioni, salvo prova contraria, un contratto scritto o la nostra conferma scritta sono validi.
(5) Le dichiarazioni e le richieste di risarcimento del compratore relative al contratto (ad esempio, la fissazione di un termine, la segnalazione di un difetto, il recesso o la riduzione del prezzo) devono essere presentate per iscritto, cioè in forma scritta o in formato di testo (ad esempio lettera, e-mail, fax). Le disposizioni legali relative alla forma e altre prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimità dell’esponente dichiarante, rimangono inalterate.
(6) I riferimenti alle disposizioni di legge hanno solo un significato esplicativo. Pertanto, anche senza tale precisazione, le disposizioni di legge si applicano nella misura in cui non sono direttamente modificate o escluse nei presenti AVV.
Articolo 2 Clausola contrattuale
(1) Le nostre offerte sono non vincolanti e senza impegno. Ciò vale anche se abbiamo fornito al Cliente cataloghi, documentazioni tecniche (ad esempio disegni, schemi, calcoli, preventivi, riferimenti alle norme DIN), altre descrizioni dei prodotti o documenti – anche in formato elettronico – su cui ci riserviamo i diritti di proprietà e di copyright.
(2) L’ordine della merce da parte del compratore costituisce un’offerta contrattuale vincolante. A meno che non risulti diversamente dalla stessa, siamo autorizzati ad accettare tale offerta contrattuale entro 3 settimane dalla sua ricezione presso di noi.
(3) L’accettazione può essere dichiarata sia per iscritto (ad esempio tramite conferma dell’ordine) sia mediante la consegna della merce al compratore.
Articolo 3 Termine di consegna e inadempienza alla consegna
(1) Il termine di consegna viene concordato individualmente o indicato da noi al momento dell’accettazione dell’ordine. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il termine di consegna è di circa 4-5 settimane a partire dalla conclusione del contratto.
(2) Nel caso in cui non siamo in grado di rispettare i termini di consegna obbligatori per motivi che non dipendono da noi (non disponibilità della prestazione), informeremo tempestivamente il cliente e allo stesso tempo comunicheremo la nuova, prevista, scadenza di consegna. Se la prestazione non è disponibile nemmeno entro la nuova scadenza di consegna, siamo autorizzati a recedere dal contratto totalmente o parzialmente; rimborseremo immediatamente la controparte già pagata. In tal senso, la mancata disponibilità della prestazione si considera in particolare un caso di mancata fornitura tempestiva da parte del nostro fornitore, qualora non ci sia colpa nostra né di noi né del nostro fornitore o non siamo obbligati a procedere all’acquisto in ogni singolo caso.
(3) L’entrata in vigore del nostro ritardo nella consegna è disciplinato dalle norme di legge. In ogni caso, è necessario che il compratore invii una notifica scritta. Nel caso in cui dovessimo incorrere in un ritardo nella consegna, il compratore potrà richiedere un risarcimento pattuito per il suo danno derivante dal ritardo. La franchigia per i danni è pari al 0,5% del prezzo netto (valore di consegna) per ogni settimana di ritardo completata, ma non superiore a 5% del valore di consegna della merce consegnata in ritardo. Ci riserviamo la possibilità di dimostrare che al compratore non è stato causato alcun danno o che il danno è stato significativamente inferiore alla franchigia sopra indicata.
(4) I diritti del compratore ai sensi dell’articolo 8 di queste CGV e i nostri diritti legali, in particolare in caso di esclusione del dovere di prestazione (ad esempio a causa di impossibilità o inadeguatezza della prestazione e/o di adempimento ulteriore), rimangono inalterati.
Articolo 4: Consegna, passaggio della responsabilità, presa in consegna e ritardo nell'accettazione
(1) La consegna avviene dal magazzino, dove è anche il luogo di adempimento della consegna e di eventuali ulteriori adempimenti. Su richiesta e a spese del compratore, la merce viene spedita in un altro luogo di destinazione (acquisto di spedizione). A meno che non sia concordato diversamente, siamo autorizzati a determinare noi stessi la modalità di spedizione (in particolare trasportatore, percorso di spedizione, imballaggio).
(2) Il rischio di un’inevitabile perdita e di un’inevitabile deterioramento della merce spetta al compratore al momento della consegna. Nel caso di acquisto tramite spedizione, tuttavia, il rischio di una perdita e di un deterioramento inevitabili della merce nonché il rischio di ritardo incombe già con la consegna della merce al corriere, al trasportatore o alla persona o società incaricata dell’esecuzione della spedizione. Nel caso in cui sia stato concordato un ritiro, tale circostanza determina l’inizio del passaggio della responsabilità. Pertanto, valgono le disposizioni legali del diritto contrattuale anche in caso di ritiro concordato. In ogni caso, per un ritiro concordato valgono le disposizioni legali del diritto contrattuale del lavoro. La consegna o l’accettazione sono valide anche se il compratore è in ritardo nell’accettazione.
(3) Se il compratore si riterrà in inadempienza nell’effettuare l’accettazione, se non collaborerà o se la nostra consegna viene ritardata per altri motivi imputabili al compratore, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento del danno derivante, compresi i costi aggiuntivi (ad esempio, costi di magazzinaggio). Per questo motivo, calcoliamo un compenso forfettario pari allo 0,5 % del prezzo netto per ogni giorno di calendario, a partire dalla data di consegna o, in mancanza di una data di consegna, dalla comunicazione della disponibilità della merce per la spedizione, fino ad un massimo di 5 % del prezzo netto in caso di mancata accettazione definitiva.
La dimostrazione di un danno superiore e i nostri diritti legali (in particolare il risarcimento delle spese supplementari, una compensazione adeguata e la risoluzione del contratto) rimangono inalterati; tuttavia, la franchigia è applicabile a ulteriori richieste di risarcimento pecuniario. Al compratore è consentito dimostrare che non ci è stato causato alcun danno o solo un danno significativamente inferiore a quello sopra indicato.
Articolo 5 Prezzi e condizioni di pagamento
(1) A meno che non sia concordato diversamente nel caso specifico, si applicano i prezzi attuali in vigore al momento della conclusione del contratto, ovvero al netto dei costi di magazzinaggio e dell’imposta sul valore aggiunto di legge.
(2) Nel caso di acquisto tramite spedizione (articolo 4, paragrafo 1), l’acquirente è responsabile dei costi di trasporto dal magazzino e delle eventuali spese di assicurazione di trasporto richieste dal cliente. Se non stiamo effettivamente addebitando i costi di trasporto realmente sostenuti in ogni singolo caso, una tariffa unica per i costi di trasporto (esclusa l’assicurazione di trasporto) è considerata concordata. Eventuali tasse, commissioni, imposte e altre imposte sono a carico dell’acquirente.
(3) Il prezzo di acquisto è dovuto e dovrà essere pagato entro 30 giorni netto o entro 10 giorni con 3 % sconti dalla data di fatturazione e dalla consegna o accettazione della merce. Tuttavia, anche nel contesto di una relazione commerciale in corso, siamo sempre autorizzati a effettuare la consegna in tutto o in parte solo con pagamento anticipato. Vi comunichiamo tale riserva al più tardi con la conferma dell’ordine.
(4) Al termine della suddetta scadenza di pagamento, l’acquirente incorre in inadempienza. Il prezzo di acquisto deve essere addebitato al tasso di interesse legale applicabile in ogni momento durante il periodo di inadempienza. Ci riserviamo il diritto di agire in caso di inadempienza ulteriore. Il nostro diritto al pagamento commerciale (articolo 353 del codice civile) rimane inalterato nei confronti dei commercianti.
(5) L’acquirente ha diritto a compensazione o a recesso solo nella misura in cui il suo diritto sia stato definitivamente accertato o non contestato. In caso di difetti nella consegna, le altre disposizioni del contratto, in particolare quelle di cui al § 7, comma 6, secondo comma, di queste CGC, rimangono inalterate.
(6) Qualora, al termine del contratto, si renda evidente (ad esempio mediante richiesta di apertura di un procedimento di insolvenza) che il nostro diritto al prezzo di acquisto è minacciato a causa della incapacità del compratore di adempiere ai suoi obblighi, siamo autorizzati, secondo le disposizioni di legge relative alla risoluzione del contratto, nonché, se necessario, previa notifica, a recedere dal contratto (§ 321 del BGB). Per i contratti relativi alla produzione di beni irrilevanti (prodotti realizzati su ordinazione), possiamo dichiarare immediatamente la risoluzione; le disposizioni di legge relative alla prescrizione non sono applicate.
Articolo 6: Obbligo di proprietà
(1) Fino al pagamento completo di tutte le nostre richieste attuali e future derivanti dal contratto di acquisto e dalla relazione commerciale in corso (richieste garantite), ci riserviamo la proprietà dei beni venduti.
(2) I beni soggetti a riserva di proprietà non potranno essere ceduti a terzi o trasferiti in garanzia prima che sia stata pagata integralmente la richiesta di garanzia. L’acquirente dovrà comunicare immediatamente per iscritto qualsiasi richiesta di apertura di un procedimento di insolvenza o qualsiasi accesso di terzi (ad esempio pignoramenti) ai beni di nostra proprietà.
(3) In caso di comportamento contrattuale del compratore, in particolare in caso di mancata pagamento del prezzo di acquisto dovuto, siamo autorizzati a recedere dal contratto secondo le disposizioni di legge o a richiedere la restituzione della merce in base al diritto di proprietà. La richiesta di restituzione non implica simultaneamente l’accettazione della rinuncia; siamo invece autorizzati a richiedere solo la restituzione della merce e a trattenere il nostro diritto di recesso. Se il compratore non paga il prezzo di acquisto dovuto, possiamo esercitare tali diritti solo dopo aver prima inviato al compratore un’ingiunzione di pagamento inadeguata o se tale ingiunzione di pagamento non è prevista dalle disposizioni di legge.
(4) Il compratore è autorizzato, salvo revoca ai sensi del punto c) di seguito, a continuare a vendere e/o a trasformare le merci soggette a riserva di proprietà nel corso delle normali operazioni commerciali. In tal caso, si applicano in aggiunta le disposizioni seguenti.
a) La proprietà residua si estende ai prodotti derivanti dalla lavorazione, miscelazione o combinazione delle nostre merci, al loro valore pieno, essendo noi il produttore. Se un’ulteriore lavorazione, miscelazione o combinazione con merci di terzi dovesse determinare la perdita del diritto di proprietà su tali merci, acquisiremo la quota di proprietà in proporzione ai valori contabili delle merci lavorate, mescolate o combinate. In ogni altro caso, per quanto riguarda il prodotto risultante, si applica la stessa normativa che si applica alle merci consegnate sotto la proprietà residua.
b) Le richieste di pagamento provenienti da terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto sono cede al compratore già ora, integralmente o nella misura del nostro eventuale apporto di partecipazione ai sensi del precedente paragrafo, a titolo di garanzia. Accettiamo la cessione. Le obbligazioni del compratore di cui al paragrafo 2 si applicano anche nei confronti delle richieste cedute.
c) Per il recupero del credito, il compratore rimane autorizzato presso di noi. Ci impegniamo a non recuperare il credito finché il compratore adempirà ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, non sussisterà un difetto di capacità di esecuzione e non avremo esercitato il diritto di proprietà in virtù dell’articolo 3. Tuttavia, nel caso in cui ciò dovesse accadere, possiamo richiedere al compratore di comunicare le richieste di credito cedute e i loro creditori, di fornire tutte le informazioni necessarie per il recupero, di rilasciare le relative documentazioni e di comunicare la cessione ai creditori (terzi). Inoltre, in tale caso, siamo autorizzati a revocare la facoltà del compratore di procedere ulteriormente alla vendita e alla trasformazione delle merci soggette al divieto di trasferimento di proprietà.
d) Se il valore realizzabile delle garanzie supera le nostre richieste di oltre il 10%, noi, su richiesta del compratore, rilasceremo le garanzie a nostra scelta.
Articolo 7: Reclami del compratore
(1) Per quanto riguarda i diritti del compratore in caso di difetti di natura materiale o giuridica (inclusa la consegna errata o incompleta nonché l’installazione o la documentazione di installazione inadeguata), valgono le disposizioni di legge, salvo diversamente previsto di seguito. In ogni caso, le disposizioni speciali di legge continuano a applicarsi in caso di consegna finale della merce a un consumatore (risarcimento del fornitore ai sensi degli articoli 478 e 479 del BGB).
(2) La nostra responsabilità per difetti è basata soprattutto sull’accordo raggiunto sulla qualità della merce. Come accordo sulla qualità della merce sono considerati tutti i descrizioni dei prodotti che sono oggetto del singolo contratto o che sono state pubblicamente comunicate da noi (in particolare nei cataloghi o sulla nostra pagina web).
(3) Qualora la qualità non sia stata concordata, secondo la normativa vigente è necessario valutare se sussista un difetto o meno (articolo 434, paragrafo 1, punti 2 e 3, del BGB). Tuttavia, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche del produttore o di altri terzi (ad esempio, pubblicità).
(4) Le richieste di reclamo del compratore presuppongono che abbia adempiuto ai suoi obblighi di indagine e denuncia legali (artt. 377 e 381 del HGB). Qualora durante la consegna, l’ispezione o in qualsiasi momento successivo si manifesti un difetto, è necessario comunicarlo immediatamente per iscritto. In ogni caso, i difetti evidenti devono essere comunicati per iscritto entro 5 giorni lavorativi dalla consegna e i difetti non evidenti durante l’ispezione entro lo stesso periodo di tempo dalla loro scoperta. In caso di mancata esecuzione corretta dell’ispezione e/o comunicazione del reclamo, la nostra responsabilità per il difetto non riscontrato o non riscontrato tempestivamente o in modo non conforme alle norme di legge è esclusa.
(5) Se la merce consegnata presentasse difetti, possiamo prima scegliere se apportare una riparazione (riparazione) o la sostituzione della merce senza difetti (consegna di un prodotto equivalente). Il nostro diritto di rifiutare la riparazione secondo le condizioni legali rimane inalterato.
(6) Siamo autorizzati a subordinare la riparazione dovuta a tale difetto al pagamento del prezzo di acquisto dovuto dal compratore. Tuttavia, il compratore ha il diritto di trattenere una parte del prezzo di acquisto proporzionata al difetto.
(7) L’acquirente deve darci la possibilità e il tempo necessari per la corretta esecuzione del servizio di conformità, in particolare per la consegna della merce contestata per finalità di verifica. In caso di consegna sostitutiva, l’acquirente deve restituirci la merce difettosa secondo le disposizioni di legge. La corretta esecuzione del servizio di conformità non comprende l’ampliamento della merce difettosa né l’installazione di nuovo materiale, se non eravamo originariamente obbligati a farlo.
(8) Le spese necessarie per la verifica e la riparazione, in particolare i costi di trasporto, manodopera e materiali (non: costi di ampliamento e installazione), sono a nostra carico se effettivamente si riscontrano dei difetti. In caso contrario, possiamo chiedere al cliente di rimborsare le spese sostenute (in particolare i costi di verifica e trasporto) derivanti dal reclamo ingiustificato, a meno che la mancanza di difetto non fosse stata evidente per il cliente.
(9) In casi urgenti, ad esempio quando la sicurezza operativa è a rischio o per prevenire danni irragionevoli, l’acquirente ha il diritto di eliminare personalmente il difetto e di richiedere a noi la compensazione delle spese necessarie a tal fine. Di tale iniziativa personale siamo immediatamente, ove possibile, tenuti a essere informati. Il diritto di iniziativa non sussiste se avessimo la possibilità di rifiutare una correttiva di questo tipo in conformità alle disposizioni di legge.
(10) Se la conformazione successiva non riesce o se un termine ragionevole da fissare dal compratore per la conformazione successiva non è rispettato o è prescritto dalle disposizioni di legge, il compratore può recedere dal contratto di acquisto o ridurre il prezzo di acquisto. Tuttavia, in caso di difetto irrilevante, non esiste alcun diritto di recesso.
(11) Le richieste del compratore di risarcimento del danno o di rimborso delle spese irragionevoli sussistono anche in caso di difetti solo in conformità con l'articolo 8 e sono comunque escluse.
Articolo 8 - Altre responsabilità
(1) Qualora non risulti altrimenti dalle presenti CGC, comprese le disposizioni seguenti, siamo responsabili in caso di violazione di obblighi contrattuali e non contrattuali secondo le disposizioni di legge.
(2) Siamo responsabili del risarcimento dei danni – indipendentemente dal motivo giuridico – in caso di colpa dolosa e di negligenza grave. In caso di colpa lieve, siamo responsabili solo in conformità con le disposizioni di legge (ad esempio per la diligenza nelle proprie attività)
a) per danni derivanti dalla lesione della vita, del corpo o della salute,
b) per danni derivanti dalla non grave violazione di un obbligo essenziale (obbligo la cui esecuzione consente in ogni caso l’effettiva esecuzione del contratto e la cui osservanza il contraente è normalmente a conoscenza e può pertanto fidarsi); in tal caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente insorto.
(3) Le limitazioni di responsabilità derivanti dall’articolo 2 si applicano anche in caso di inadempienza da parte di o a favore di persone per le quali abbiamo la responsabilità legale. Non si applicano nei casi in cui abbiamo deliberatamente nascosto un difetto o abbiamo accettato una garanzia sulla qualità della merce e nei casi di reclami del compratore ai sensi della legge sul risarcimento dei danni derivanti dalla qualità dei prodotti.
(4) In caso di inadempienza non derivante da un difetto, l’acquirente può recedere dal contratto o darne esecuzione solo se noi siamo responsabili della suddetta inadempienza. È esclusa la facoltà del consumatore di recedere dal contratto (in particolare ai sensi degli articoli 651 e 649 del codice civile). In ogni caso, valgono le disposizioni di legge e le conseguenze giuridiche.
Articolo 9 – Termine di prescrizione
(1) A differenza del § 438, comma 1, punto 3, del BGB, il termine di prescrizione generale per i reclami relativi a difetti di qualità e di conformità è di un anno dalla consegna. Nel caso in cui sia stata concordata una consegna, il termine di prescrizione inizia con la consegna.
(2) Tuttavia, nel caso in cui la merce sia un manufatto o un oggetto che è stato utilizzato secondo le sue normali modalità di utilizzo e la sua mancanza di conformità abbia causato un danno (materiale da costruzione), la scadenza per la risoluzione del contratto è di 5 anni, secondo la normativa legale (§ 438, art. 1, n. 2, BGB). Non sono inoltre irrilevanti altre disposizioni particolari della legge sulla prescrizione (in particolare § 438, art. 1, n. 1, n. 3, §§ 444, 479 BGB).
(3) I termini di prescrizione previsti dal diritto di acquisto si applicano anche alle richieste di risarcimento del danno derivanti da un difetto della merce, a meno che l’applicazione della normale prescrizione legale (artt. 195, 199 del BGB) non determinasse in un caso particolare una prescrizione più breve. Le richieste di risarcimento del danno del consumatore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, comma 1 e comma 2(a), nonché ai sensi del diritto del prodotto, tuttavia, decadono esclusivamente secondo i termini di prescrizione previsti dalla legge.
Articolo 10: Legge applicabile e foro competente
(1) Per questa AVB e la relazione contrattuale tra noi e il compratore si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare del diritto commerciale delle Nazioni Unite.
(2) Se il compratore è un commerciante ai sensi del Handelsgesetzbuch, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, il nostro domicilio commerciale è a Nachrodt-Wiblingwerde, che è l’unico e esclusivo foro competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale. Ciò vale anche se il compratore è un imprenditore ai sensi dell’articolo 14 del BGB. Tuttavia, in tutti i casi, siamo comunque autorizzati a proporre un’azione giudiziale presso il luogo di adempimento del contratto di consegna ai sensi di questi AVB o di un accordo individuale prioritario o presso il foro generale del compratore. Le disposizioni legali primarie, in particolare riguardo alle competenze esclusive, rimangono inalterate.